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19 febbraio, 2009

Detrazione d’imposta per il solare termico al 55%

Postato da Maurizio nella categoria Investimenti, News

Finalmente spieghiamo la questione delle agevolazioni sugli interventi di riqualificazione energetica di edifici, purtroppo solo per il solare termico e non per il fotovoltaico. A seguire la spiegazione esatta di come ottenere le detrazioni (è un pò tecnica ma si capisce..):

in seguito alla conversione in legge del decreto anticrisi, sembrano definitivamente chiarite le procedure per usufruire della detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31.12.2010 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, con le modalità applicative previste dal DM 19.2.2007 e dalle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008.

Si ricorda che originariamente il decreto prevedeva, anche per le spese sostenute nel 2008, la presentazione telematica di apposita istanza entro termini stabiliti, il cui accoglimento da parte dell’Agenzia delle entrate, (cioè se i fondi stanziati erano sufficienti), autorizzava il contribuente ad operare la detrazione in parola nella dichiarazione dei redditi.

Ora, grazie alle modifiche apportate dalla legge di conversione al D.L. n. 185/08, è stato chiarito che :

· con riguardo alle spese sostenute nel 2008 la detrazione non è condizionata alla presentazione di alcuna domanda, pertanto il contribuente potrà godere del beneficio secondo le norme previste per le spese relative all’anno 2007;

· per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, (dal 2009), i contribuenti interessati saranno tenuti ad inviare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la cui emanazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (entro la fine di febbraio, considerato che la legge di conversione è in vigore dal 29.01.2009).

Le istanze verranno accolte fino ad esaurimento dei fondi ed in base all’ordine cronologico di invio. Sarà pertanto consigliabile, dal 2009, attivare per i medesimi interventi anche le procedure per il riconoscimento della detrazione del 36%, al solo fine di non perdere integralmente il beneficio del 55%, qualora la domanda presentata non fosse accolta dagli organi competenti.

Novità anche sulla ripartizione delle spese: dal 2009 sarà obbligatorio ripartire la detrazione delle spese in cinque anni, non essendo più prevista la possibilità di rateizzarle nel minor termine di 3 anni.

Riassumendo le regole di ripartizione della detrazione si avranno le seguenti situazioni:

Anno di spesa: 2007
Ripartizione della detrazione: Tre periodi di imposta

Anno di spesa: 2008
Ripartizione della detrazione: Da tre a dieci periodi di imposta

Anno di spesa: 2009-2010
Ripartizione della detrazione: Cinque periodi di imposta

Infine, sempre con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, verranno semplificate anche le attuali procedure al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, anche mediante la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati che vengono già comunicati all’ENEA.

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